sabato, 21 Dicembre, 2024
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La modifica dell’art. 416-ter c.p., rubricato “Scambio elettorale politico-mafioso”, è stata approvata in quarta lettura del Senato ed è ora legge (legge 17 aprile 2014, n. 62). Polemiche accese hanno accompagnato tutto l’iter di approvazione; c’è comunque un largo consenso almeno su una parte di questo novella, che ha permesso di estendere l’applicazione del reato oltre la sola ipotesi di scambio voto-denaro.

Il nuovo 416-ter, che sostituisce in toto il precedente, dispone quanto segue:

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
»

Novità unanimemente apprezzate sono l’aggiunta di “altra utilità“, diversa dal solo denaro, quale contropartita del vantaggio elettorale, e l’applicabilità della norma anche nei confronti degli artefici della promessa elettorale, mentre il precedente 416-ter puniva il solo destinatario della promessa.

L’aspetto controverso è, invece, la riduzione della pena. Prima della riforma, la pena del 416-ter era parificata a quella del 416-bis, sulle associazioni di tipo mafioso, che prevede la reclusione dai 7 ai 12 anni; la nuova formulazione del voto di scambio riduce la pena dai 4 ai 10 anni.

Il Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, e il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Rodolfo Sabelli, si sono espressi in termini molto positivi sulla riforma. Autorevole voce critica è quella del Procuratore Gratteri, che auspicava l’asseveramento delle pene.

Un bilancio favorevole a metà è quello di Libera, associazione in prima linea nella lotta alle mafie e principale promotrice di questa riforma. Si legge in una nota dell’Ufficio Presidenza che l’allargamento del reato è sicuramente una «buona notizia», ma la riduzione delle pene era doverosa ed avrebbe dovuto inserirsi «in un più generale inasprimento di tutti i reati di mafia, a partire dal 416 bis, oggi sanzionato con condanne inferiori a quelle previste per l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti».

A questo proposito, e fuor di polemica, va sottolineato il rischio di incostituzionalità — da anni paventato in relazione al testo precedente — a cui sarebbe incorso il 416-ter se fosse stata mantenuta la medesima pena dell’associazione mafiosa, reato certamente più grave del voto di scambio e meritevole, nel rispetto degli artt. 3 e 27 Cost., di un trattamento più severo.

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Avv. Salvatore Bottiglieri

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Author: S. Bottiglieri