mercoledì, 24 Aprile, 2024
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Decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018

Il 9 maggio, con l’entrata in vigore del d.lgs. del 10 aprile 2018, n. 36, viene esteso il novero dei reati procedibili a querela, con inclusione di molte fattispecie aggravate. Si tratta, essenzialmente, di delitti contro la persona e contro il patrimonio che suscitano, già nella fattispecie base, un modesto allarme sociale.

Salvo sussistano aggravanti ad effetto speciale, sono ora procedibili a querela i seguenti reati:

minaccia grave (art. 612, co. II, c.p.), purché non realizzata con le modalità di cui all’art. 339 c.p. (uso di armi, persona travisata, persone riunite, ecc.);

violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale, in caso di inosservanza delle formalità prescritte dalla legge (art. 615, co. II, c.p.);

falsificazione, alterazione e soppressione del contenuto di comunicazioni telefoniche (art. 617-ter, co. I, c.p.) e informatiche (art. 617-sexies, co. I, c.p.);

violazione della corrispondenza (art. 619, co. I, c.p.) o rivelazione del suo contenuto (art. 620, co. I, c.p.) realizzate dal funzionario delle poste;

truffa (art. 640 c.p.), a meno che non ricorra una delle aggravanti speciali del secondo comma o l’aggravante comune del danno patrimoniale di rilevante entità;

frode informatica (art. 640-ter c.p.), a meno che non ricorra una delle aggravanti speciali previste dai commi secondo e terzo o le aggravanti comuni dell’approfittamento di circostanze della persona, anche con riferimento all’età, e del danno patrimoniale di rilevante entità;

appropriazione indebita (art. 646 c.p.), anche nei casi precedentemente indicati dal terzo comma (cose possedute a titolo di deposito necessario e abuso di relazione domestiche, di prestazione d’opera, ecc.), ora abrogato.

Viene introdotto un regime transitorio per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore: la querela deve essere presentata con decorrenza dei termini a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso. Infine, per i procedimenti attualmente pendenti, il PM o il giudice (a seconda che l’azione penale sia già stata esercitata o meno) devono informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, e in questo caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri