mercoledì, 24 Aprile, 2024
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A seguito di alcune rilevate criticità susseguenti almeno in parte all’entrata in vigore del D.L.137/2020, questo Consiglio ha ritenuto necessariamente urgente una diretta interlocuzione con i Capi degli Uffici della Corte D’Appello, Procura della Repubblica e Procura Generale richiedendo specifici incontri ai quali ha partecipato la Camera Penale Regionale Ligure.

Le questioni discusse concernono la partecipazione alle udienze in Corte di Appello e, per la Procura, quelle relative alla trasmissione e deposto atti in via digitale.

All’esito degli incontri, per alcuni temi, sono state raggiunte delle intese che sono  operative e delle quali informarVi con tutti i mezzi di comunicazione di cui questo Consiglio e la Camera Penale si avvalgono.

Intese con Corte Appello e con Procura Generale

Negli incontri con il Presidente della Corte di Appello, svoltisi unitamente ai Presidenti delle Sezioni Penali, in particolare, è stato ribadito che le richieste di partecipazione alle udienze saranno rimesse al senso di responsabilità degli Avvocati senza ulteriori limiti oltre a quelle stabilite del decreto.

In ordine alla presenza in udienza degli imputati liberi, posta l’ambiguità della norma che parrebbe porre a carico del Difensore l’onere della comunicazione alla Corte, è stato chiarito che qualora il Difensore non riuscisse a comunicare per tempo tale decisione del proprio assistito e quest’ultimo si presentasse in udienza, tale scelta non potrà di certo essere impedita.

A proposito delle modalità di svolgimento delle udienze con collegamenti da remoto in aula, è stato chiarito che il munirsi il Difensore di proprio apparato costituisce atto di mera cortesia e non obbligo e che, per sopperire alla carenza della strumentazione nelle aule, la Presidenza inoltrerà specifica richiesta per la dotazione al competente Ministero.

Si è poi convenuto che, qualora le parti concordino, ex art.599 bis c.p.p., sulla pena, la loro presenza in udienza sarà esclusa, ma che, potendo l’accordo stesso essere rigettato, l’Avvocato che intendesse presenziare all’udienza di rinvio, lo indicherà nell’atto del concordato che depositerà in cancelleria. Si intende che qualora non manifestata tale sua volontà, la Corte potrà decidere anche senza dover rinviare e quindi senza la presenza.

Posto poi che la richiesta ex art. 599 bis necessità del consenso, nel corso dell’incontro avvenuto con il Procuratore Generale, è stato chiarito che, ferma restando la possibilità di concordare recandosi in tempo utile dal PG titolare, qualora la proposta venisse avanzata a mezzo mail, lo stesso PG titolare dovrà prima dello scadere dei 15 gg precedenti la data dell’udienza, inviare al Difensore la sua risposta di adesione o di dissenso.

Intese con Procura Repubblica presso il Tribunale

Obbligatorietà del deposito degli atti di cui al III comma dell’art. 415 bis c.p.p. tramite il P.D.P.

L’obbligatorietà riguarda esclusivamente gli atti del difensore, potendo l’indagato provvedere al deposito degli atti personalmente in formato cartaceo. Per quanto attiene il deposito dell’atto di nomina, atto che non rientra tra quelli per i quali è previsto l’obbligo di deposito tramite portale, non trattandosi di atto del difensore, ma di atto della parte ricevuto dal difensore, il deposito dell’atto di nomina tramite PDP è fortemente raccomandato e considerato dalla Procura valido ai fini di legge. Resta, però, ferma la possibilità di depositare l’atto di nomina attraverso i mezzi tradizionali (deposito presso lo Sportello o tramite raccomandata).

Non si ritiene invece valido l’invio tramite posta certificata PEC in quanto non espressamente previsto dall’art.24 del DL 137 del 28 ottobre 2020.

Creazione di 3 nuovi indirizzi P.E.C.

I difensori dovranno interagire con la Procura esclusivamente attraverso i nuovi tre indirizzi PEC per tutti gli atti diversi da quelli di cui al comma prima del cit art.24.

La seconda PEC è deputata a ricevere gli atti indirizzati al Procuratore ed ai Procuratori Aggiunti, la terza gli atti indirizzati ai Sostituti Procuratori, mentre la prima PEC raccoglie tutto ciò che non rientra nelle prime due.

Nella seconda e nella terza PEC va sempre indicato il nominativo del PM.

È inoltre necessario che ciò che viene inoltrato alla prima PEC abbia un oggetto specifico e dettagliato, con indicazione del destinatario (Giudice di Pace piuttosto che settore esecuzione etc..).

Orario deposito atti

Si era poi posto il problema di stabilire un orario per il deposito degli atti tramite le pec di cui supra.In base alla circolare inviata in data 26\11 dalla Procura, viene specificato che “L’atto trasmesso via PEC, senza limitazioni orarie si intende depositato al momento dell’avvenuta ricezione telematica” con ciò superandosi il problema sorto con la precedente circolare che indicava invece come orario dell’avvenuto deposito con quello di chiusura degli uffici.

Entrata in vigore

Con riguardo all’entrata in vigore delle nuove regole, superata quella originariamente indicata, è stato deciso a partire dal prossimo 30 novembre 2020

 

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri