giovedì, 25 Aprile, 2024
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 Il testo dell’art. 12 approvato
Art. 12.
(Conferimento dell’incarico e tariffe professionali)

    1. L’incarico professionale non può essere conferito con l’apposizione di condizioni.
    1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in funzione della natura, della  complessità e del valore della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui ai commi 3 e 5 comporta la nullità dell’accordo.
    2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso o di nullità dell’accordo di cui ai commi 1-bis o 6, si applicano le tariffe
professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
    3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha comunque diritto, indipendentemente dall’esito della controversia ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
    4. Le tariffe professionali, approvate secondo il dettato del comma 2, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l’attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi
deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
    5. Gli onorari minimi, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A
tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.
    6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i
limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità,
ogni accordo:
            a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;
            b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;
            c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma.
    7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro
attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
    8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera l).
     8-bis. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1, 6 e 6-bis  non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell’incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi.

 

Avv. Salvatore Bottiglieri

 

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S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri