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Obbligatoria dopo un anno dalla entrata in vigore del D. L. 29/11/08, n. 185

   Testo  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185 (in Gazzetta
   Ufficiale  -  n.  280  del  29  novembre  2008,  S.O.  n.  263/L),
   coordinato  con  la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in
   questo  stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure
   urgenti  per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
   e  per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi il quadro strategico
   nazionale».
 
 
Omissis
 
                               Art. 16.
 
 
      Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
 
 
  1.  All'articolo  21  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  alla  fine  del  comma  9 e' aggiunto il seguente periodo: «La
mancata  comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro  120  giorni  e  dopo  ulteriori  60  giorni  dalla  diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
   b) il comma 10 e' soppresso.
  2.  All'articolo  37,  del  decreto  legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
  3.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
  4.  All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
  5.  Nell'articolo  13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo»;
   b)  al  comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
   c)  al  comma  1,  lettera  c), (( le parole: «un ottavo», ovunque
ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
  ((   5-bis.  La  lettera  h)del  comma  4  dell'articolo  50-bisdel
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni  di  servizi  ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario,  costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA. ))
  6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il  proprio  indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di  iscrizione  al  registro  delle imprese (( o analogo indirizzo di
posta  elettronica  basato  su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio  e  della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto  delle  stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi  internazionali.  ))  Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore  ((  del presente decreto )) tutte le imprese, gia' costituite
in  forma  societaria  alla  medesima  data  di  entrata  in  vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata.   L'iscrizione   dell'indirizzo   di  posta  elettronica
certificata  nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti di
segreteria.
  7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello  Stato  comunicano  ai  rispettivi  ordini o collegi il proprio
indirizzo  di posta elettronica certificata (( o analogo indirizzo di
posta  elettronica  di  cui al comma 6 )) entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  ((  del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano  in  un  elenco  riservato,consultabile  in via telematica
esclusivamente  dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi
degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. ))
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella  di  posta  certificata  ((  o  analogo  indirizzo  di  posta
elettronica di cui al comma 6 )) per ciascun registro di protocollo e
ne  danno  comunicazione  al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  che  provvede  alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione
del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle
risorse disponibili.
  9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (( di cui ai commi 6, 7
e )) 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti
ivi  previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata  ((  o  analogo  indirizzo di posta elettronica di cui al
comma  6,  ))  senza  che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
  10.  La  consultazione  per via telematica dei singoli indirizzi di
posta  elettronica  certificata   ((  o  analoghi  indirizzi di posta
elettronica  di cui al comma 6, )) nel registro delle imprese o negli
albi  o  elenchi  costituiti  ((  ai  sensi  )) del presente articolo
avviene  liberamente  e  senza  oneri.  L'estrazione  di  elenchi  di
indirizzi  e'  consentita  alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni   relative  agli  adempimenti  amministrativi  di  loro
competenza.
  ((  10-bis.  Gli  intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31,
comma  2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati
a  richiedere  per  via  telematica  la  registrazione  degli atti di
trasferimento  delle  partecipazioni  di  cui  all'articolo 36, comma
1-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  al
contestuale  pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e  sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.  In  materia  di  imposta  di bollo si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  1,  comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte  prima,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20  agosto  1992,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
  10-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  di  esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
  11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. ))
  12.  I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale», sono
sostituiti dai seguenti:
   «4.  Le  copie  su  supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti   analogici  originali,  formati  in  origine  su  supporto
cartaceo  o  su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto  di  legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se la loro
conformita'  all'originale  e'  assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo  della  propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
   5.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali  unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze di natura
pubblicistica,  permane  l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico  oppure,  in  caso  di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da  altro  pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
  ((  12-bis.  Dopo  l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
  «Art.   2215-bis.   (Documentazione  informatica).  -  I  libri,  i
repertori,  le  scritture  e  la  documentazione  la  cui  tenuta  e'
obbligatoria  per  disposizione  di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
  Le  registrazioni  contenute  nei  documenti  di cui al primo comma
debbono  essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a
disposizione  dal  soggetto  tenutario  e  costituiscono informazione
primaria  e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
  Gli  obblighi  di  numerazione progressiva, vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta  dei  libri,  repertori  e  scritture,  ivi compreso quello di
regolare  tenuta  dei  medesimi,  sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla  messa  in  opera,  della  marcatura  temporale  e  della firma
digitale   dell'imprenditore,   o  di  altro  soggetto  dal  medesimo
delegato,  inerenti al documento contenente le registrazioni relative
ai tre mesi precedenti.
  Qualora  per  tre  mesi  non siano state eseguite registrazioni, la
firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma.
  I   libri,   i  repertori  e  le  scritture  tenuti  con  strumenti
informatici,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, hanno
l'efficacia  probatoria  di  cui agli articoli 2709 e 2710 del codice
civile».
  12-ter.  L'obbligo  di  bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis  del  codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente
articolo,  in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base  a  quanto  previsto  all'articolo  7  del decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  23  gennaio  2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
  12-quater.  All'articolo  2470  del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo  quanto  previsto  nel»  sono sostituite dalle seguenti: «del
deposito di cui al»;
   b)  al  secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo,  le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite
dalle seguenti: «e' effettuato»;
   c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
  «Le  dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto  devono  essere  depositate  entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
  12-quinquies.  Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le    parole:    «Gli    amministratori   procedono   senza   indugio
all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
  12-sexies.  Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole:  «libro  dei  soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro
delle imprese».
  12-septies.  All'articolo  2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «I  primi  tre  libri»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo  comma»  e  le  parole:  «e  il  quarto»  sono sostituite dalle
seguenti:  «;  il  libro  indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto».
  12-octies.   Al  secondo  comma  dell'articolo  2478-bisdel  codice
civile,  le  parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle
seguenti:  «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci
e  degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono
soppresse.
  12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice  civile,  le  parole:  «libro  dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
  12-decies.  Al  comma  1-bis  dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
  12-undecies.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  12-quatera
12-deciesentrano  in  vigore  il  sessantesimo giorno successivo alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.  Entro  tale  termine,  gli  amministratori delle societa' a
responsabilita'  limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa,   apposita  dichiarazione  per  integrare  le  risultanze  del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci». ))
 

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri