sabato, 21 Dicembre, 2024
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L’orientamento della commissione gratuito patrocinio presso il Tar Liguria

La Commissione Gratuito Patrocinio presso il Tar Liguria, in merito alla prova dei redditi prodotti all’estero per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e relative condizioni di ammissibilità della dichiarazione sostitutiva in caso di assenza di attestazione consolare, ha precisato quanto segue:
“Rilevato che l’art. 79, comma 2, d.p.r. 115/02 prescrive che: “Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”;
Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza 21 luglio 2021 n. 157 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma trascritta nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione;
Rilevato che nella motivazione della sentenza la Corte costituzionale ha precisato che “anche nell’interpretazione che dell’art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia offre la Corte di cassazione, il cittadino di Paesi non aderenti all’Unione europea non deve provare un’impossibilità in senso assoluto di avvalersi dell’autocertificazione, ma è sufficiente che dimostri un’impossibilità in senso relativo, desumibile in via presuntiva dalla circostanza che “il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni” (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 maggio 2009, n. 21999). La prova dell’impossibilità assoluta viene, infatti, ritenuta “di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente” (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio 2018, n. 8617)”;
Ritenuto che, al fine di dare contenuto concreto al concetto di “utile e tempestiva attivazione dell’istante” occorra fare riferimento all’art. 2, comma 2, l. 241/ che individua in 30 giorni il termine di conclusione del procedimento amministrativo;
Ritenuto che tale termine, pur essendo riferito all’ordinamento italiano e, come tale, non immediatamente riferibile ai termini dei procedimenti di rilascio delle attestazioni consolari da parte di paesi stranieri, possa essere utilizzato come parametro di valutazione della tempestività dell’attivazione dell’istante;
Ritenuto, pertanto, che qualora l’istante abbia richiesto l’attestazione consolare e siano decorsi più di 30 giorni debba ritenersi la sua tempestiva attivazione e conseguentemente l’impossibilità di ottenere la attestazione richiesta dall’art. 79, comma 2, d. p. r. 115/02;
Ritenuto, relativamente all’ulteriore requisito della utilità dell’attivazione, che l’istante debba fornire la prova dell’invio mediante PEC o raccomandata A.R. all’indirizzo del consolato o dell’ambasciata (indirizzo di cui deve essere fornita specifica indicazione e prova) della richiesta di attestazione dei redditi prodotti all’estero;
Ritenuto che la soluzione prospettata non leda i diritti di difesa degli stranieri nemmeno nel caso in cui costoro si rivolgano al difensore nell’imminenza della scadenza del termine di proposizione del ricorso, in quanto la prova dell’impossibilità di ottenere la attestazione consolare potrà essere fornita, successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni, in sede di riproposizione della istanza di ammissione a gratuito patrocinio ovvero in sede di riproposizione dell’istanza davanti al giudice competente”.
In assenza di attestazione consolare dei redditi prodotti all’estero, pertanto, la Commissione Gratuito Patrocinio presso il TAR Liguria ritiene possa essere prodotta dichiarazione sostitutiva se l’attestazione mancante sia stata inviata al Consolato competente o a mezzo pec o a mezzo raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della data di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con prova di correttezza dell’indirizzo destinatario utilizzato.

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri