Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 28 novembre 2007-14 gennaio 2008 n. 1766 (Presidente Fazzioli; Relatore Rotella; Pm – difforme – D’Angelo).
Reati contro la persona – Convivenza more uxorio – Interferenze illecite nella vita privata – Elementi della fattispecie – Ripresa filmata all’interno di un’abitazione – Presenza dell’imputato – Conoscenza della registrazione da parte della persona offesa. (Cp, articolo 675-bis).
L’articolo 615-bis, comma 1, del Cp prevede ipotesi di pericolo anticipato, ravvisabile nella condotta dell’estraneo che si procuri, con strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini di qualsiasi vicenda si verifichi in un luogo di privata dimora (ai sensi dell’articolo 614 del Cp), perciò offendendo indiscriminatamente la riservatezza di chiunque sia intraneo, seppure non coinvolto direttamente dalla notizia o dall’immagine ripresa. La norma è connessa per lettera, ratio e sistema alla riservatezza assicurata in sé dal luogo privato, e tende a tutelare la vita individuale contro le interferenze illecite provenienti da terzi, non quindi dalla persona ammessa a far parte della propria vita privata, sia pure estemporaneamente, a condizioni di reciprocità. (Fattispecie nella quale è stato escluso il reato in quanto la ripresa di immagini concernevano anche l’imputato nell’ambiente pure a lui riservato, in quanto convivente con la persona offesa).