Al legislatore delegato era stato richiesto di inserire all’interno del codice penale le norme incriminatrici contenute in altre leggi, in modo da dare attuazione alla riserva di codice.
Con il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, che entra in vigore il 6 aprile 2018, il Governo attua la delega che il Parlamento gli ha conferito con la legge n. 103 del 2017 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.
Il legislatore delegato inserisce nel codice penale l’articolo 570 bis allo scopo di farvi confluire le ipotesi criminose previste dall’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 e all’art. 3 della legge n. 54 del 2006.
Il nuovo art. 570 bis c.p. prevede che: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”
Due sono, dunque, le condotte criminose contemplate dall’art. 570 bis c.p. Nella prima ipotesi viene punito con la pena prevista dall’art. 570 c.p. il coniuge “che si sottrae alla corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio”.
Nella seconda ipotesi viene punito “il coniuge… che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”.
Buon Lavoro a tutti.