Sarà presto pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero della Giustizia sui nuovi valori di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali e per la determinazione degli stessi non concordata con l’assistito. Il Consiglio Nazionale Forense, si legge sul sito ufficiale in una nota del 10 marzo, « esprime soddisfazione per questo risultato di un lungo lavoro volto a introdurre un sistema trasparente e di immediata lettura, a vantaggio di cittadini e operatori ».
Un superamento del d.m. 140/2012, così come auspicato da tempo dallo stesso CNF. Il nuovo sistema, che ha appena ottenuto la firma del Ministro Orlando, promette di garantire non solo la maggiore prevedibilità dei costi legali, lasciando al singolo una ponderazione più attenta della convenienza economica nell’intentare una causa, ma dovrebbe avere anche un buon effetto deflattivo sul carico di lavoro dei tribunali, favorendo il ricorso alla giustizia conciliativa.
Il Ministero non manca di far notare che la nuova disciplina si inserisce perfettamente nell’armonizzazione europea sulle tariffe professionali, ed inoltre favorisce il « corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere negativamente sulla competitività del Paese ».
Il decreto si compone di una parte normativa ed una contenente i parametri, distribuiti su 25 tabelle civili ed una penale. Ciascuna tabella divide il procedimento in quattro fasi e i valori sono scaglionati prendendo a modello le tabelle del contributo unificato. I parametri sono utilizzabili sia dal giudice sia da avvocati e privati.
Nel merito, le principali novità del regolamento (testo in attesa di ripulitura formale).
- Eliminata la riduzione della metà del compenso per gratuito patrocinio, prevista dal d.m. 140/2012 per il penale
- Reintrodotto il rimborso delle spese forfettarie, che era stato espunto dal d.m. 140/2012. La percentuale è stata fissata al 15% del compenso.
- Consentita la riduzione dei compensi per inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nelle motivazioni della decisione di liquidazione.
- Aumentati i valori medi dei parametri di circa la metà rispetto a quanto previsto nel d.m. 140/2012.
- Eliminate, sempre rispetto al d.m. 140/2012, le riduzioni previste per le cause di lavoro inferiori ai 1000 euro e per la cause per indennizzo ed irragionevole durata del processo.
- Introdotta l’indennità di trasferta.
- Voce autonoma del compenso deve essere considerata l’attività stragiudiziale svolta prima, dopo e in concomitanza del processo; ad essa, il nuovo decreto dedica (per il civile) una tabella specifica.
- Diritto del praticante alla metà del compenso spettante al titolare.
- Consentito lo scostamento dai valori medi in aumento fino all’80% e in diminuzione fino al 50%, tenuto conto della proporzionalità del compenso e di elementi quali l’urgenza e la difficoltà della prestazione.
Testo non definitivo del nuovo regolamento
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Avv. Salvatore Bottiglieri
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