sabato, 21 Dicembre, 2024
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L’apertura della terza sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 2014/1361) al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita (detto anche “danno tanatologico”), e alla relativa trasmissibilità iure successionis, non è stata confermata dalle Sezioni Unite. Nella sentenza 22 luglio 2015, n. 15350, viene ripristinato l’orientamento secondo il quale è risarcibile solo il danno da lesione, quale offesa al bene salute, e non anche un’ulteriore e indipendente voce di danno legata alla perdita del bene vita.

La Corte costituzionale, nella risalente sentenza del 24 ottobre 1994, n. 372, ritenne infondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all’art. 2043 c.c., nella parte in cui non permette agli eredi del soggetto deceduto immediatamente, a seguito di un fatto illecito, di agire iure successionis per reclamare il danno scaturente dalla lesione del diritto alla vita del loro congiunto.

Da sempre anche la giurisprudenza di legittimità si è mostrata ostile al risarcimento per perdita immediata della vita, almeno fino alla già citata parentesi del 2014. La questione del lasso di tempo antecedente alla morte coinvolgeva voci di danno dalle diverse denominazioni (“danno morale terminale”, “danno catastrofale”, “danno da lucida agonia”, ecc.), risultando non sempre chiaro se tali voci indicassero diverse figure di danno oppure semplici sinonimi intercambiabili.

In ogni caso, apparivano indiscussi i seguenti punti fermi:

  • la morte immediata o in un tempo brevissimo, come conseguenza di una lesione, non dà luogo ad alcun danno risarcibile;
  • il risarcimento è ammissibile se, nel lasso di tempo tra la lesione e la morte, la vittima sia rimasta sufficientemente lucida e cosciente da rendersi conto dell’imminente dipartita e soffrirne in termini morali (non già ai fini del danno biologico, né tantomeno di quello da perdita del diritto alla vita).

Cosa contestava la sentenza del 2014? I giudici della terza sezione civile invocavano un’imprecisa “coscienza sociale” storica, che risulterebbe offesa nel caso non venisse esteso il risarcimento per perdita della vita anche agli eredi. Alle Sezioni Unite tale riferimento appare vago ed arbitrario; ammoniscono, inoltre, sul rischio di far coincidere la lesione del bene vita con la nascita del credito risarcitorio, cosa che renderebbe del tutto vana la distinzione tra salute (bene giuridico offeso dalla lesione) e vita. La scivolosa deriva di una decisione del genere porterebbe all’inclusione di una qualunque perdita nel novero del danno risarcibile, retoricamente giustificato quale “realtà ontologica e imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza”.

Al netto delle critiche alla sentenza n. 1361, il ragionamento che esclude il danno da perdita della vita è il seguente. Se è vero che il danno consiste nella lesione di una situazione giuridica soggettiva, è altrettanto vero che debba esistere un titolare legittimo. In caso di morte immediata, tuttavia, il soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio semplicemente non esiste, perché la perdita del diritto avviene nel momento stesso in cui quel soggetto muore. In altre parole, il bene leso “non ha tempo” di entrare nel patrimonio giuridico del soggetto che decede, e pertanto non è trasmissibile iure successionis.

Le Sezioni Unite, recuperando i principi consolidati prima della sentenza n. 1361, ammettono contestualmente la validità di quella voce di danno, variamente denominata, che corrisponde alla sofferenza morale caratteristica del “danno catastrofale”, danno non patrimoniale di chi percepisce come prossima la morte, coinvolgente il bene salute (godibile dal soggetto ancora vivo) ma non il bene vita. Ferma restando per quest’ultimo bene, precisano le S.U., la sanzionabilità penale.

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Avv. Salvatore Bottiglieri

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