Avvocati: è lecito pubblicare l’esito dei procedimenti disciplinari poichè le decisioni hanno una sia pur limitata forma di diffusione. Cosi ha deciso la Corte di cassazione – Sezione III civile – con la Sentenza 29 settembre 2009 n. 20819 17 Ottobre 2009 | No Comments | Giurisprudenza
Author: S. Bottiglieri Previous Post Stranieri - diritto di asilo: la Giurisdizione in materia diritto di asilo dello straniero appartiene al Giudice Ordinario. Next Post Solo in due casi il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva del reato.