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Schema di disegno di Legge 6 febbraio 2009

Schema di disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”.
CAPO I

Disposizioni in tema di competenza, indagini preliminari, ricusazione, diritto alla prova e giudizio abbreviato

Articolo 1 (Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «e i delitti previsti dall’art. 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» sono soppresse;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo 51 comma-3 bis, esclusi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e comma 3-quater»;

b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola: «dimora» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all’articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Rispetto al reato individuato ai sensi del comma 1, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9. Quando si applica l’articolo 9, comma 2, e più sono gli imputati, la competenza appartiene al giudice della residenza, del domicilio o della dimora, anche provvisoria, del maggior numero di essi. Se nemmeno in tal modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice competente per il reato che, successivamente, è il più grave tra quelli residui»;

d) all’articolo 54-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 5, quando sussistono eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l’ordinato esercizio dell’attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi, il procuratore generale presso la corte di cassazione, assunte le necessarie informazioni, può trasferire il procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero. A tal fine, il procuratore generale individua l’ufficio che ha provveduto a iscrivere il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, il primo reato, e in relazione ad esso determina l’ufficio competente, secondo i criteri previsti dall’articolo 11»;

e) all’articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Nei casi di cui all’articolo 54-bis, comma 5-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale»;

f) al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’art. 116, è inserito il seguente:

«116-bis. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, quando non è possibile determinare immediatamente la competenza, compie gli atti urgenti e le indagini necessarie. Entro trenta giorni trasmette gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale».

Articolo 2 (Disposizioni in materia di astensione, ricusazione del giudice e termine per la difesa)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 36, comma 1, lettera h), dopo la parola: «convenienza», sono aggiunte le seguenti:

«anche rappresentate da giudizi espressi fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all’imparzialità del giudice»;

b) all’articolo 37, comma 1, lettera a), dopo le parole: «f), g)», sono aggiunte le seguenti: «e h)»;

c) all’articolo 108, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La stessa disposizione si applica nei casi previsti dall’articolo 97, comma 4, quando il difensore designato d’ufficio ne fa richiesta. In tal caso, il termine non può essere inferiore a quarantotto ore».

Articolo 3 (Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55, comma 1, le parole: «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria deve prendere di propria iniziativa e ricevere notizia dei reati»;

b) l’articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Articolo 56. (Servizi e sezioni di polizia giudiziaria).

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria, alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.»;

c) all’articolo 291, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere, a pena di inammissibilità, l’assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, nei casi in cui l’assenso è previsto ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

d) l’articolo 326 è sostituito dal seguente:

«Articolo 326 – (Indagini preliminari).

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini preliminari nell’ambito delle rispettive attribuzioni. Il pubblico ministero assume le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale tenuto conto anche dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria»;

e) l’articolo 330 è sostituito dal seguente:

«Articolo 330. (Acquisizione delle notizie di reato).

1. La polizia giudiziaria prende di propria iniziativa e riceve notizia dei reati. Il pubblico ministero riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti»;

f) all’articolo 335, comma 1, le parole: «o che ha acquisito di propria iniziativa», sono soppresse;

g) all’articolo 335, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Delle notizie iscritte in registri diversi dal registro di cui al presente articolo non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine».

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 1, le parole: «nulla osta», sono sostituite dalla seguente parola:

«parere»;

b) all’articolo 14, comma 1, la parola: «consenso», è sostituita dalla seguente: «parere»;

c) l’articolo 14, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di parere negativo, l’allontanamento o l’assegnazione di cui al comma 1 possono essere disposti con provvedimento specificamente motivato. Qualora l’allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il parere può essere omesso»;

d) all’articolo 15, commi 1 e 2, la parola: «favorevole», ovunque contenuta, è soppressa.

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio», sono sostituite dalle seguenti: «se riceve da privati ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio notizia di un reato di competenza del giudice di pace».

Articolo 4 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di diritto alla prova e di acquisizione delle sentenze irrevocabili)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 190, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato ha diritto all’interrogatorio, all’esame e al controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate negli articoli 197-bis e 210, e delle altre parti, nelle stesse condizioni del pubblico ministero, e di ottenere l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti.»;

b) all’articolo 468, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle specifiche circostanze su cui deve vertere l’esame e della relazione tra le persone ivi elencate e il fatto da provare»;

c) all’articolo 495, comma 1, le parole: «, comma 1», sono soppresse;

d) l’articolo 238-bis è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236, nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lett. a), le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3».

Articolo 5 (Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e indagini difensive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 348, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova, informandone il pubblico ministero, compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma degli articoli 370 e 370-bis ed esegue le direttive del pubblico ministero»;

b) all’articolo 354, comma 2, le parole: «e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,», sono soppresse;

c) all’articolo 360, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli richiesta di incidente probatorio ai sensi dell’articolo 392, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. La richiesta presentata ai sensi del presente comma può essere integrata nei dieci giorni successivi»;

d) all’articolo 370 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo aver ricevuto la notizia di reato, il pubblico ministero può compiere personalmente ogni attività di indagine o avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento della predetta attività o di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini, con l’assistenza necessaria del difensore»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero impartisce le direttive e le deleghe di indagine al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria»;

e) dopo l’articolo 370, è inserito il seguente:

«Articolo 370-bis. (Indagini tecnico-scientifiche).

1. Il pubblico ministero può delegare l’esecuzione di indagini e accertamenti tecnicoscientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.

2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all’articolo 360»;

f) all’articolo 391-bis, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa non compare senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il giudice, su richiesta motivata del difensore, ne dispone l’accompagnamento coattivo dinanzi al difensore o al sostituito, per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1»;

11-ter. I soggetti di cui al comma 1, che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate possono informarsi reciprocamente e comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell’autorità giudiziaria»;

g) all’articolo 398, comma 1, le parole: «dall’art. 396 comma 1», sono sostituite dalle seguenti:

«dagli articoli 396, comma 1, e 360, comma 4».

2. All’articolo 481 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le pene stabilite dai commi 1 e 2 si applicano altresì al difensore o al sostituto che, nell’attività di documentazione delle investigazioni difensive, attestano come da loro ricevute dichiarazioni a loro non rese ovvero omettono o alterano dichiarazioni da loro ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento».

Articolo 6 (Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 405 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando l’ordinanza cautelare è stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini. L’inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell’articolo 335, comma 1. A tal fine il giudice verifica l’iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell’articolo 407, comma 3»;

b) all’articolo 406, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta contiene le generalità della persona sottoposta alle indagini, l’indicazione della notizia di reato, del luogo e del tempo del reato, nonché l’esposizione dei motivi specifici che giustificano la richiesta, sulla base delle indagini già svolte».

c) all’articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando il pubblico ministero trasmette per competenza gli atti ad altra autorità giudiziaria, nonché in ogni altro caso in cui si verifica la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, se i termini di cui ai commi 1 e 2 sono scaduti, le indagini possono essere proseguite per un periodo non superiore a sei mesi» ;

d) l’articolo 409 è sostituito dal seguente:

«Articolo 409. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione).

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine per il loro compimento. In nessun caso i termini di cui all’articolo 407, commi 1 e 2, possono essere superati per un periodo superiore ai sei mesi.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

4. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

5. A seguito dell’udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5»;

e) all’articolo 415, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La durata delle indagini preliminari non può comunque superare i termini previsti nell’articolo 407, commi 1 e 2»;

f) all’articolo 412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: «dispone», è sostituita dalle seguenti: «può disporre», e dopo le parole: «o prorogato dal giudice», sono inserite le seguenti: « nonché dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 415-bis, comma 4-bis»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L’avocazione è sempre disposta quando siano decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1»;

g) all’articolo 413, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Se il procuratore generale non provvede all’avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all’articolo 405, comma 1. Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d’appello»;

h) all’articolo 415-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, ovvero se ha già provveduto ad inviare all’indagato l’informazione di garanzia di cui all’articolo 369, ovvero altro atto equipollente»;

i) all’articolo 416, comma 1, secondo periodo, le parole: «dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’avviso di cui all’articolo 415-bis, ove previsto,»;

l) all’articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

m) all’articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

n) all’articolo 423, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il giudice informa l’imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa. Se l’imputato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice sospende l’udienza per un termine comunque non superiore a venti giorni. In ogni caso l’imputato può formulare richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell’articolo 422»;

o) all’articolo 430 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dall’articolo 495, l’attività di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

a) scoperta di fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute in precedenza;

b) quando, sulla base di elementi nuovi emersi nel corso del processo, si rendono necessari ulteriori accertamenti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’attività integrativa di indagine è autorizzata dal giudice, nel contraddittorio delle parti, se ritenuta necessaria, a pena di inutilizzabilità»;

2) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis»;

p) all’articolo 431, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) l’avviso di cui all’articolo 415-bis, ove previsto, ovvero l’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto»;

q) all’articolo 438, comma 1, alle parole: «L’imputato può chiedere» sono anteposte le seguenti:

«Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all’articolo 5,»;

r) dopo l’articolo 438 è aggiunto il seguente:

«Articolo 438-bis. (Giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d’assise).

1. Nei procedimenti per reati di cui all’articolo 5, l’imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d’assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili»;

s) all’articolo 501, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini e gli accertamenti di cui all’articolo 370-bis»;

t) all’articolo 552, comma 2, secondo periodo, le parole: «dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, » sono sostituite dalle seguenti: «dall’avviso di cui all’articolo 415-bis, ove previsto,»;

u) all’articolo 558, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto».

Capo II

Disposizioni in materia di indagini di polizia giudiziaria ed esercizio dell’azione penale in ordine ai reati per cui si procede mediante citazione diretta a giudizio

Articolo 7 (Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 335 è inserito il seguente:

«335-bis. (Iscrizione della notizia di reato nei casi di citazione diretta a giudizio).

1. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all’articolo 347-bis ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria»;

b) dopo l’articolo 347 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 347-bis. (Attività di indagine della polizia giudiziaria).

1. Quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dall’articolo 550, dopo averne informato il pubblico ministero, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l’indicazione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati;

b) gli elementi di prova acquisiti;

c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;

d) il giorno e l’ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.

3. Quando l’accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con un reato diverso da quelli previsti dall’articolo 550, la polizia giudiziaria procede ai sensi dell’articolo 347.

Articolo 347-ter (Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti).

1. Nei casi previsti dall’articolo 347-bis, la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l’autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l’autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa»;

c) dopo l’articolo 405 è inserito il seguente:

«Articolo 405-bis. (Esercizio dell’azione penale in casi particolari).

1. Ricevuta la relazione di cui all’articolo 347-bis, il pubblico ministero, se non richiede l’archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell’articolo 405, comma 1.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti»;

d) all’articolo 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi previsti dall’articolo 347-bis, comma 1, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare dodici mesi».

Capo III

Disposizioni in materia di impugnazioni e di revisione delle sentenze a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo

Articolo 8 (Disposizioni in materia di impugnazioni)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 544, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione ai sensi dell’articolo 568-bis, i motivi della decisione ai sensi dei commi 2 e 3 sono limitati all’indicazione degli elementi di cui al comma 1»;

b) dopo l’articolo 568 è inserito il seguente:

«Articolo 568-bis. (Dichiarazione di impugnazione)

1. Salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero, l’imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione formulano, a pena di decadenza, specifica dichiarazione. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax.

2. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale ai sensi dell’articolo 595»;

c) all’articolo 591, comma 1, lettera c), alla parola: «581», è anteposta la seguente: «568-bis,»;

d) all’articolo 599, comma 1, dopo le parole: «per oggetto», sono inserite le seguenti: «la qualificazione giuridica del fatto ovvero»;

e) all’articolo 571, comma 1, alle parole: «L’imputato può proporre impugnazione» sono anteposte le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;

f) all’articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono aggiunte le seguenti: «, nei modi previsti dall’articolo 571, comma 3,»;

g) all’articolo 610, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Sentito il procuratore generale, l’inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando:

a) il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito;

b) il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione;

c) il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;

d) vi è rinunzia al ricorso.

1-quater. Negli stessi casi si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

h) all’articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse;

i) all’articolo 618, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Se una sezione della corte non intende conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite hanno risolto un contrasto tra le singole sezioni, rimette il ricorso con ordinanza alle sezioni unite».

Articolo 9 (Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 630, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«e) se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»;

b) all’articolo 631, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Nei casi previsti nella lettera e) dell’articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria»;

c) all’articolo 633, comma 2, le parole: «dall’articolo 630, comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo 630, comma 1, lettere a), b) ed e)»;

d) all’articolo 634, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Corte d’appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall’articolo 630, comma 1, lettera e), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo».

Articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), secondo periodo, decorsi novanta giorni dalla comunicazione della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto»;

b) dopo l’articolo 64, è inserito il seguente:

«Articolo 64-bis. (Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato).

1. Gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell’articolo 335 del codice, sono distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

2. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica».

c) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:

«Articolo 73-bis. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all’articolo 370-bis comma 1 del codice, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti ai sensi dell’articolo 360 del codice, sono tenuti a versare il 30% del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza»;

d) all’articolo 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità ed urgenza, il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell’arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé»;

e) l’articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Articolo 146. (Aula di udienza).

1. Nelle aule di udienza, i banchi riservati alle parti sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti»;

f) dopo l’articolo 201, è inserito il seguente:

«Articolo 201-bis. (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo).

1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente».

Articolo 11 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

1. All’articolo 85, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: «inopportuno il compimento dell’attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto» sono sostituite dalle seguenti: «assolutamente necessario lo svolgimento dell’attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto».

Articolo 12 (Modifiche alla legge 7 dicembre 1969, n. 742)

1. All’articolo 2, primo comma, della legge 7 dicembre 1969, n. 742, dopo le parole: «in stato di custodia cautelare», sono inserite le seguenti: «o che sia sottoposta ad altra misura cautelare personale».

Articolo 13 (Modifiche alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)

1. All’articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dopo le parole:

«Corte costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

Articolo 14 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di lavoro di pubblica utilità)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 47-bis1»;

b) dopo l’articolo 47-bis, è inserito il seguente:

«47-bis1. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, da prestare per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni.

L’attività viene svolta nell’ambito del Comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, presso la Provincia, e consiste nella prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione equivale alla prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L’applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell’imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».

Articolo 15 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in materia di dati biometrici)

1. All’articolo 23, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole «impronte digitali», sono inserite le seguenti: «, dell’impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici».

Capo IV

Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali

Articolo 16 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)

1. Al codice di procedura penale, dopo l’articolo 206 è inserito il seguente:

«206-bis. (Assunzione della testimonianza di Cardinali).

1. Se deve essere assunta la testimonianza di un Cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede, il Cardinale Decano del Sacro Collegio, i Cardinali Prefetti dei dicasteri della Curia Romana aventi la qualifica di Congregazione, il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Cardinale che presiede la Penitenzieria Apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’articolo 205, comma 3».

Articolo 17 (Modifiche al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)

1. All’articolo 105 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Cardinali», sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede, il Cardinale Decano del Sacro Collegio, i Cardinali Prefetti dei dicasteri della Curia Romana aventi la qualifica di Congregazione, il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Cardinale che presiede la Penitenzieria Apostolica».

Capo V

Norme in materia di ordinamento giudiziario

Articolo 18 (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari in modo da garantire l’uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell’efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia.»

Articolo 19 (Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

1. All’articolo 2, comma 1, la lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».

Articolo 20 (Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il Capo II è aggiunto il seguente:

«Capo II-bis – Corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.

Art. 26-bis. (Oggetto).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Articolo 21 (Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera di concerto con il Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni».

Articolo 22 (Modifica all’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, terzo comma sono soppresse le parole:

«esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,»:

2. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro della giustizia, nell’atto di concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.»

Articolo 23 (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni» sono soppresse;

b) all’articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell’articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all’interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trasferimento d’ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio. Nell’ambito dell’ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

Capo VI

Norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Articolo 24 (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies e, a decorrere dalla data del suo deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, con esclusione della deroga ivi prevista e di quella di cui al successivo articolo 115, secondo comma; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l’udienza di discussione è fissata entro 90 giorni. I processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3. (Procedimento).

1. L’istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L’istanza deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l’elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell’eventuale indennizzo, nonché l’indicazione dell’ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All’istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L’istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d’ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge la richiesta se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all’articolo 2;

altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell’Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato d’intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito.

Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d’appello, all’istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all’amministrazione responsabile che, nei successivi 120 giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5.Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l’Amministrazione non si costituisce e l’opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l’indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l’istanza di equo indennizzo, l’Amministrazione responsabile, entro 60 giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tal caso la corte di appello, su istanza dell’opponente, può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione del provvedimento.

L’atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell’Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5».

Capo VII

Deleghe al Governo

Articolo 25 (Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice e del pubblico ministero di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, stabilendo le modalità di comunicazione ed aggiornamento;

b) prevedere che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni siano effettuate dall’ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all’indirizzo elettronico di posta certificata, mediante la trasmissione dell’atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale;

c) prevedere che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private, siano trasmesse, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all’ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all’indirizzo elettronico di posta certificata;

d) prevedere la notificazione in forma telematica come forma principale di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall’imputato, ed i testimoni;

e) prevedere che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi;

f) modificare le disposizioni del codice di procedura penale prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell’indagato e delle altre parti private possono essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell’avvocato patrocinatore;

g) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all’obbligo in capo all’autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d’ufficio in caso di non accettazione del difensore;

h) prevedere che il giudice possa disporre che, dinanzi al tribunale del riesame, le notificazioni agli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari siano eseguite dalla polizia penitenziaria;

i) prevedere, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all’imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura penale e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera b) del presente comma;

l) prevedere che se la nomina del difensore di fiducia è effettuata dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella che procede in ordine al procedimento principale, essa sia trasmessa a quest’ultima e che, in caso contrario, la nomina non si intenda riferita al procedimento principale;

m) prevedere che quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157 del codice di procedura penale, l’ufficiale giudiziario proceda, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell’imputato presso l’amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d’ufficio alla nuova notificazione; che l’ufficiale giudiziario procedente possa incaricare l’ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione; che in caso di esito negativo delle ricerche eseguite, l’autorità giudiziaria emetta decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all’imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell’atto al difensore; prevedere che l’autorità giudiziaria possa rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria;

n) prevedere che quando l’ufficiale giudiziario procede a ricerche dell’imputato ai sensi dell’articolo 159 del codice, rediga verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati; che al verbale debba essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti; che quando incarica l’ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l’ufficiale giudiziario trasmetta allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell’imputato;

o) modificare l’articolo 169 del codice di procedura penale, prevedendo che l’invito di cui al comma 1 contenga anche la nomina di difensore d’ufficio, ove la persona sottoposta alle indagini non abbia provveduto alla nomina di difensore di fiducia;

p) attribuire al Ministro della giustizia la facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, l’utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche;

q) prevedere, subordinandola al consenso delle parti, la possibilità per testimoni, consulenti e periti, di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l’incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi;

r) prevedere, nel caso previsto alla lettera q), che il giudice disponga l’audizione a distanza con ordinanza motivata, che l’audizione avvenga presso sale appositamente istituite presso il tribunale del luogo ove si trova la persona da escutere; che l’audizione garantisca, tramite mezzi tecnici idonei, la piena visibilità della persona da escutere; che l’audizione venga videoregistrata e della stessa sia redatto sommario verbale; che alla deposizione assista un ausiliario del tribunale ove viene assunta, il quale rediga verbale contenente le generalità della persona e l’orario di inizio e conclusione della deposizione; che gli aspetti tecnici dell’audizione a distanza possano essere successivamente disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della Pubblica amministrazione e dell’Innovazione, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Articolo 26 (Delega al Governo per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e reali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che sulle richieste di applicazione, modifica e revoca delle misure cautelari personali e reali, nonché delle misure cautelari previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia competente a decidere il tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura;

b) prevedere che sulle richieste di riesame e di appello avverso le misure di cui alla lettera a), sia competente a decidere la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura o che ha provveduto alla modifica o revoca della stessa;

c) prevedere, nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, la competenza in ordine alla convalida del giudice per le indagini preliminari, ovvero, nei casi di presentazione per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, del tribunale in composizione monocratica o collegiale competente secondo i criteri ordinari;

d) prevedere, nel caso previsto dalla lettera c), che in caso di applicazione di misura cautelare personale, questa debba essere rinnovata dal tribunale di cui alla lettera a) nei termini e nei modi previsti dall’articolo 27 del codice di procedura penale;

e) prevedere che all’udienza dinanzi alla corte di appello, nei casi previsti dalla lettera b), possa partecipare un rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l’emissione o la modifica della misura.

Articolo 27 (Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell’imputato)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina della sospensione del processo da celebrare in assenza dell’imputato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando si procede per taluno dei reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, alla prima udienza dibattimentale il giudice, salvo che l’imputato sia presente all’udienza, disponga che la citazione venga notificata all’imputato personalmente o a mani di familiare convivente quando la stessa risulti notificata in modo da non garantire l’effettiva conoscenza del procedimento;

b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non risulta possibile, il giudice:

1) disponga con ordinanza la sospensione del processo, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, ferma restando l’applicabilità dall’articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibile;

2) disponga la separazione dei processi quando si procede a carico di più imputati e la sospensione concerne solo taluni di essi;

c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo che l’imputato provi di non avere avuto conoscenza del procedimento non per sua colpa se l’imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;

d) prevedere:

1) che quando l’imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice ordini procedersi in assenza dell’imputato, salva revoca dell’ordinanza se questi compare prima della pronuncia della sentenza;

2) che l’imputato presente a una udienza, il quale non compare alle udienze successive, sia considerato presente non comparso;

3) che l’ordinanza di cui al numero 1 sia nulla se il processo doveva essere sospeso ai sensi della lettera b) e che, in tal caso, il giudice disponga la sospensione del processo;

4) che nel caso previsto dal numero 3) restino validi gli atti compiuti in precedenza, ma l’imputato, se la sospensione viene revocata, possa ottenere l’ammissione di prove ai sensi dell’articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ;

e) prevedere che avverso la sentenza emessa in assenza dell’imputato, il difensore d’ufficio possa proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato;

f) prevedere che la corte d’appello proceda alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui l’imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; in tal caso valuti altresì il Governo l’opportunità di prevedere se, e in che limiti, allo stesso possa essere concessa la remissione in termini per formulare richiesta di riti alternativi;

g) prevedere che, nel casi previsti dalla lettera b), l’ordinanza del giudice che dispone la sospensione del processo, unitamente al decreto di citazione a giudizio, vengano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria per il successivo inserimento per estratto nella banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni; valuti altresì il Governo l’opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della relativa iscrizione quando il provvedimento è revocato;

h) disciplinare le modalità di notificazione dell’ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio da parte della polizia giudiziaria che procede al rintraccio dell’imputato nei cui confronti il processo sia stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché di successiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente dell’avvenuta notificazione;

i) prevedere la sospensione del processo dinanzi al giudice di pace, quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b);

l) stabilire che con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’interno, siano determinate le modalità ed i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell’imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all’autorità giudiziaria.

Articolo 28 (Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato “CAD”), attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) dettare disposizioni per l’utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD, in sostituzione del documento cartaceo;

c) dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD, in sostituzione degli attuali su supporto cartaceo;

d) stabilire la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell’articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

e) prevedere la consultazione ed accesso da remoto dei sistemi informatici di cui alla lettera d), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del CAD, la identificazione e la tracciabilità dell’accesso;

f) prevedere l’adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alla lettera d), nonché nell’accesso agli stessi;

g) dettare disposizioni per l’accesso alle informazioni ed ai documenti di cui all’articolo 56 del CAD.

Articolo 29 (Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato CAD), attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, salvo quanto previsto dalla lettera b), l’utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) prevedere, per la fase delle indagini preliminari, specifiche modalità di comunicazione tra l’ufficio del pubblico ministero, l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in modo da garantire la assoluta riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, la identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l’utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dettare disposizioni per l’utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD;

d) dettare disposizioni per la formazione del documento e del procedimento informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD;

e) prevedere una specifica e distinta regolamentazione del documento e del procedimento informatico di cui alla lettera d) per la fase delle indagini preliminari, in considerazione delle specifiche necessità di riservatezza, anche per quanto concerne la istituzione e tenuta delle banche di dati e di documenti presso l’ufficio giudiziario, stabilendo le modalità tecniche di consultazione delle predette banche di dati e documenti per i soggetti esterni autorizzati da specifiche disposizioni processuali, anche mediante sportelli polifunzionali presso il singolo ufficio, necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell’accesso;

f) stabilire, per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale, la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell’articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

g) prevedere, per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale, la consultazione ed accesso da remoto degli archivi centralizzati di cui alla lettera f), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell’accesso;

h) dettare, per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale, disposizioni di attuazione e coordinamento per l’accesso alle informazioni ed ai documenti di cui all’articolo 56 del CAD;

i) stabilire, per la fase dell’esecuzione penale e della sorveglianza, nonché per i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e per quelli relativi alle misure cautelari di cui all’articolo 272 e seguenti del codice di procedura penale, la archiviazione centralizzata presso strutture dell’amministrazione della giustizia di dati, documenti e provvedimenti, assicurando l’interconnessione sicura del casellario giudiziario e dei carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, dell’anagrafe penitenziaria e dell’esecuzione penale esterna, del servizio informatico di cui all’articolo 97 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, della banca dati prevista dall’articolo 2-duodecies della legge 7 marzo 1996 n. 109, con gli uffici giudiziari, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e documenti trasmessi, nonché l’uniformità delle informazioni oggetto di scambio per la univoca identificazione dei soggetti anche mediante l’interconnessione con il centro di elaborazione dati, previsto dall’articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e con il servizio di polizia scientifica;

l) prevedere l’adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alle lettere e), f) ed i), nonché nell’accesso agli stessi.

Articolo 30 (Regolamento in materia di digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare, in attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge e delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi, le forme del processo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, stabilendo la abrogazione della precedente regolamentazione e l’emanazione delle necessarie disposizioni di coordinamento e transitorie con le vigenti disposizioni di settore.

2. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

3. Il Ministro della giustizia, previa verifica della dotazione delle attrezzature da parte dell’ufficio, dispone con proprio decreto l’anticipazione del termine di cui al comma 2, anche solo per specifiche materie, in singoli tribunali o corti d’appello, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati dei circondari interessati.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all’archivio informatico centralizzato dei dati statistici dell’amministrazione della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia istituisce un sistema centralizzato, sotto la responsabilità del dirigente di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, per la gestione delle identità dei soggetti abilitati all’accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione della giustizia, adottando, in via prioritaria per i magistrati ed i dipendenti dell’amministrazione, gli strumenti di cui all’articolo 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 31 (Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)

1 Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell’ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all’erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l’incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 32 (Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli Statuti delle Regioni a statuto speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l’accorpamento in un unico testo normativo.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei limiti dei posti previsti dalla pianta organica vigente, vengano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) prevedere che i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell’ambito di ciascun distretto di corte d’appello, dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dal Consiglio Giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto;

c) prevedere che in ciascun distretto di corte d’appello il numero dei vice procuratori onorari da nominare sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

d) prevedere che il procuratore generale presso la Corte d’Appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), provveda ad indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici;

e) prevedere che la candidatura debba essere presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il Consiglio Giudiziario della corte d’appello nella quale l’aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge;

f) prevedere criteri oggettivi di composizione dell’ufficio elettorale;

g) prevedere che sia possibile candidarsi in un solo distretto di corte d’appello;

h) prevedere che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall’articolo 42 ter del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12;

i) prevedere che si applichino ai vice procuratori onorari di cui alla lettera a) in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari;

j) prevedere che l’ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) e ogni ulteriore elemento di valutazione della idoneità all’esercizio della funzione giurisdizionale, dia pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del curriculum di ciascun candidato;

k) prevedere che l’elezione abbia luogo con un’unica votazione e che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, determinando criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti;

l) prevedere che l’ufficio elettorale proceda a convalidare l’elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l’ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità;

m) prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall’ufficio elettorale;

n) prevedere che i candidati nominati scelgano la sede di servizio nel distretto di corte d’appello in base all’ordine della graduatoria e siano nominati con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

o) prevedere che il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di vice procuratore onorario dinanzi al Giudice di Pace assuma il possesso dell’ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina;

p) prevedere che, quando il magistrato cessa dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con altro dei soggetti eletti;

q) prevedere che la carica abbia una durata di cinque anni ed il candidato possa essere rieletto una sola volta;

r) prevede che sei mesi prima del termine del mandato e, in ogni caso, all’esito della cessazione della carica il consiglio giudiziario presso la corte d’appello, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto, rediga una relazione sull’attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l’idoneità all’espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull’aggiornamento professionale, sull’equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati;

s) prevedere che i vice procuratori onorari che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera r) non possano presentare nuovamente la propria candidatura;

t) prevedere che il vice procuratore onorario previsto dalla lettera a), durante il periodo del mandato, non possa svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie;

u) prevedere che il vice procuratore onorario sia tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed abbia inoltre l’obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori;

v) prevedere che si applichino al vice procuratore onorario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, e che l’azione disciplinare possa essere promossa dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la corte d’appello del distretto di appartenenza;

w) disciplinare la durata dell’incarico dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

x) prevedere che i compensi spettanti ai vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a), siano determinati in misura pari a quella prevista dalla normativa vigente.

Articolo 33 (Disposizioni comuni relative alle deleghe legislative conferite al Governo)

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 32 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella stesura dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1.

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 34 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), hanno efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010.

2. Le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera f), si applicano ai soli procedimenti per iscritti sul registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, divenute definitive prima dell’entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 630-bis del codice di procedura penale è presentata, a pena d’inammissibilità, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo che precede, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale, così come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. c), non si applicano alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

6. In sede di prima applicazione, l’istanza di cui all’articolo 2, comma 3-quinquies, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come introdotto dall’articolo 24, comma 1, lett. a), n. 2, è depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 35 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo civile e del processo penale si provvede mediante l’utilizzo dei fondi già disponibili destinati al finanziamento del programma di interventi per l’innovazione digitale oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro della giustizia, sottoscritto in data 26 novembre 2008.

Articolo 36 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri