Le Sezioni Unite si sono pronunciate sui limiti dell’immutabilità del giudice, uno dei cardini del sistema penale accusatorio. In merito alla modifica nella composizione del collegio nel corso del giudizio, si era già formato orientamento univoco che imponeva la regressione del processo e l’onere delle parti di presentare le richieste di rinnovazione probatoria. Diverse questioni emerse in giurisprudenza, però, erano rimaste irrisolte.
Il principio di immutabilità vale solo nei confronti del giudice che assume la prova (il giudice dell’istruttoria dibattimentale), o anche nei confronti del giudice che ne valuta l’ammissibilità in base ai criteri del rispetto della legge e della non manifesta irrilevanza o superfluità (art. 190 c.p.p.)? Il “nuovo” collegio è tenuto ad ammettere la prova senz’altro, ove una parte ne faccia richiesta, oppure deve compiere un’autonoma valutazione di ammissibilità? Infine, è sufficiente la mancata opposizione delle parti per utilizzare le prove assunte dal “vecchio” (o, meglio, diverso) collegio?
L’immutabilità del giudice mira a garantire l’operatività dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione, in base ai quali la prova deve formarsi davanti al giudice, preferibilmente in forma verbale e con modalità che assicurino l’economia di mezzi processuali. Una volta individuato il giudice del dibattimento, nessuno può esserne distolto prima della deliberazione, in quanto egli è il giudice “naturale precostituito per legge” (art. 25 Cost.). D’altra parte, però, la stessa legge deve scoraggiare iniziative strumentali o dilatorie, onde assicurare quella “ragionevole durata” del processo penale richiesta dalla Costituzione (art. 111 co. 2 Cost.) e dalla giurisprudenza di Strasburgo (ex art. 6 CEDU).
Le Sezioni Unite muovono dalla lettura dell’art. 525 c.p.p, che incorpora il principio di immutabilità e ne sanziona la violazione con la nullità assoluta. La norma impone la coincidenza tra giudice della deliberazione e giudice che partecipa al dibattimento. In mancanza di diversa indicazione, la partecipazione si intende a “tutto” il dibattimento, a partire dalla dichiarazione di apertura, e deve dunque ritenersi arbitraria qualunque interpretazione restrittiva, in specie quella che circoscriva l’efficacia della norma al solo giudice dell’istruttoria dibattimentale. Ne consegue che può essere oggetto di rinnovazione anche la fase dell’ammissione delle prove, che si colloca all’interno del dibattimento ed è prodromica all’assunzione.
L’art. 525 c.p.p., nell’individuare la sanzione della nullità assoluta per la violazione del prinicipio di immutabilità, impedisce al consenso delle parti di avere efficacia sanante. Inoltre, l’assenza di regole specifiche per le richiesta di ammissione davanti al nuovo giudice mantiene operativa la disciplina ordinaria. Ciò significa che, di regola, la nuova ammissione, sia di prove già assunte sia di prove nuove, è possibile solo su istanza di parte. In ogni caso, non sussiste un diritto all’automatica ammissione solo perché la prova è stata assunta dal giudice nella precedente composizione. Indipendentemente dal consenso delle parti, dunque, si può procedere alle letture dei verbali di prove assunte dal diverso giudice quando la parte non ne abbia domandato la rinnovazione, quando la ripetizione non sia stata ammessa o quando non sia possibile.
Quanto alla valutazione di ammissibilità, le Sezioni Unite forniscono al giudice un criterio specifico. Il giudice può negare la rinnovazione in caso di manifesta superfluità della stessa, con riguardo all’oggetto e alle modalità di assunzione davanti al diverso giudice. Le Sezioni Unite chiariscono il punto con un esempio: nel caso in cui la prova dichiarativa assunta dal diverso giudice sia stata oggetto di verbalizzazione integrale con tecnica stenotipica e/o fonografica, potrebbe non sussistere alcuna ragione per ripetere l’esame. Tale modalità di acquisizione al processo, infatti, garantisce la genuinità delle dichiarazioni e colma l’assenza di rapporto immediato tra giudice e prova. Di contro, la rinnovazione sarà ammissibile nel caso in cui la precedente modalità di assunzione non garantisca il sostanziale rispetto del principio di immediatezza e nel caso in cui il nuovo esame verta su circostanze diverse, sempre che il giudice non consideri manifestamente superflua l’assunzione.
In definitiva, i principi di diritto individuati dalle Sezioni Unite sono così riassumibili:
il giudice del dibattimento deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova;
rinnovazione e ammissione di nuove prove sono possibili su richiesta delle parti, ma il giudice può decidere di non ammettere le prove in base ai criteri ordinari, o di non procedere a rinnovazione per manifesta superfluità della stessa, tenendo presente che si considerano confermati tutti i provvedimenti del diverso giudice non espressamente revocati o modificati;
il consenso alla lettura degli atti assunti di fronte al diverso collegio (e quindi il consenso all’utilizzazione dei relativi mezzi di prova) non è necessario se la ripetizione dell’esame non è stata chiesta, non è stata ammessa o non è possibile.