giovedì, 21 Novembre, 2024
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La Corte Edu ha condannato l’Italia ritenendo che il fine pena non può essere subordinato alla collaborazione spettando alla magistratura di sorveglianza valutare il recupero del condannato.

Gli articoli 22 c.p., 4 bis e 58 ter o.p. escludono infatti la concessione della liberazione condizionale e l’accesso ad altri benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione qualora il condannato non fornisca alle autorità elementi decisivi che consentano di prevenire le conseguenze del reato, facilitando l’accertamento dei fatti e l’identificazione dei responsabili di reati, salvo che la collaborazione possa essere qualificata come impossibile o inesigibile e sia dimostrata la rottura di ogni legame con la criminalità organizzata.

Con la decisione in esame si aprono nuovi spazi interpretativi per la magistratura di sorveglianza che sarà chiamata ad un verifica concreta della pericolosità sociale nella prospettiva di reinserimento del detenuto.

Corte EDU – Sentenza 13-06-2019 n 77633-16

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri