giovedì, 21 Novembre, 2024
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La Corte Costituzionale ha eliminato l’inspiegabile divergenza di cura tra le persone detenute che si trovano in stato di grave infermità fisica e quelle affette da gravi patologie psichiatriche sopravvenute: ora è possibile la cura fuori dal carcere.

Occorre tenere presente che in caso di «grave infermità fisica» opera infatti il meccanismo basato sull’art. 147 c.p., che consente il rinvio ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena ovvero, per effetto del richiamo operato dall’art. 47 ter, comma 1 ter, o.p., della detenzione domiciliare; nell’ipotesi invece di «infermità psichica sopravvenuta» l’art. 148 c.p., dopo la chiusura degli OPG (31 marzo 2015), altro non consentiva se non la permanenza dei detenuti in regime detentivo, in apposite sezioni per infermi psichici.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha spazzato via quell’evidente disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione tra chi soffre di una grave infermità fisica e chi invece è portatore di una patologia psichiatrica, per il quale l’unica vera cura garantita era in carcere.

Corte Costituzionale sentenza _99_2019

 

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri