Tra le principali novità:
– il c.d. “DASPO” per i corrotti, misure più severe per quanto riguarda l’interdizione dai pubblici uffici per corrotti e corruttori;
– l’agente sotto copertura, estensione delle operazioni sotto copertura anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
– inasprimento delle pene per i delitti di corruzione (ex articolo 318 del Codice Penale) e appropriazione indebita (ex 646 del Codice Penale): per il reato di corruzione impropria, ovvero quando il pubblico ufficiale si fa corrompere in cambio del compimento di un atto legato al suo ufficio, la pena è aumentata da un anno a 3 anni di reclusione nel minimo, e da 6 a 8 anni nel massimo;
– inclusione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) nonché di tutti i delitti relativi ad atti corruttivi (articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale) fra i reati ostativi alla concessione dei benefìci di cui all’art. 4-bis, comma 1, della legge sull’ordinamento penitenziario (354 del 1975);
– sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia di assoluzione che di condanna) ma solo nel 2020 in concomitanza con ulteriori e successive misure di Riforma del processo penale;
– obbligo di trasparenza per contrastare la corruzione e prevenire gli sperperi del denaro pubblico, in materia di finanziamento dei partiti;
– riabilitazione abbreviata, i condannati per corruzione potranno ottenere dei tempi più brevi per la riabilitazione penale: si passa da 12 a 7 anni, ma la riabilitazione non si estende alle pene accessorie perpetue;
– “ravvedimento operoso”, non è punibile chi collabora con la giustizia e si autodenuncia, entro 4 mesi dalla commissione del reato.