Le Sezioni Unite (Cass. S.U. 21 giugno 2018, n. 40983) si sono pronunciate sull’applicabilità della continuazione ex art. 81 c.p. ai reati punti con pene diverse nel genere o nella specie.
In particolare, viene chiesto alla Corte:
1) «se sia configurabile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee»;
2) «se, nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite con la pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo debba conservare il genere per essa previsto».
Il Supremo Collegio risponde affermativamente ad entrambi i quesiti: la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee è ammessa e l’aumento per il reato satellite conserva il genere previsto dalla norma incriminatrice. La soluzione è particolarmente rilevante per la continuazione tra delitti e contravvenzioni: in casi come questi, le pene sono necessariamente diverse nella specie (ergastolo, reclusione, multa per i primi; arresto, ammenda per le seconde) e potrebbero esserlo anche nel genere (pene detentive e pecuniarie).
Per arrivare a questo risultato, la Corte ha valorizzato:
- il principio di legalità della pena: il giudice deve applicare la pena espressamente prevista sub specie dalla norma incriminatrice;
- il principio di proporzionalità della pena: l’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. si applica al concorso formale in coerenza con la necessità di contenere la risposta sanzionatoria nei casi di unitarietà del fatto o di unicità del disegno criminoso (non diversamente da quanto avviene per il concorso materiale ex art. 80 c.p.);
- il principio del favor rei: nell’individuare gli aumenti di pena sub specie bisogna tendere alla soluzione meno gravosa per il condannato, e in particolare bisogna preferire la pena pecuniaria a quella detentiva.
Per comprendere il percorso argomentativo delle Sezioni Unite, bisogna ricordare che l’orientamento cristallizzato nella sentenza Ciabotti (Cass. S.U. 13 giugno 2013, n. 25939) indicava una soluzione differente: la continuazione era sempre possibile, ma gli aumenti di pena si riconducevano esclusivamente al genere previsto per la pena del reato più grave. In questo modo, si otteneva una forzata omologazione della pena complessivamente irrogata: se la pena prevista per il reato più grave era detentiva (per es., reclusione) e quella per il reato satellite era pecuniaria (per es., multa), l’aumento aveva sempre natura di pena detentiva, anche quando la norma incriminatrice del reato satellite prevedeva la sola pena pecuniaria (quindi, reclusione+reclusione, anziché reclusione+multa).
Le Sezioni Unite, richiamando i principi sopra accennati, respingono l’interpretazione della sentenza Ciabotti ed affermano che (1) è necessario rispettare il genere della pena prevista per legge, sempre che ciò sia coerente con l’interesse del condannato, e (2) pene uguali nel genere ma diverse nella specie sono omogenee ai fini del calcolo e ai fini del calcolo sono in rapporto 1:1 (un giorno di reclusione corrisponde a un giorno di arresto, un euro di multa corrisponde a un euro di ammenda), mentre pene di genere diverso sono ragguagliabili ai sensi dell’art. 135 c.p. (un giorno di pena detentiva corrisponde a 250 euro di pena pecuniaria).
Per contemperare il rispetto del genere della pena con le esigenze proprie della continuazione (la pena complessiva, compresi gli aumenti per i reati satelliti, non può superare il triplo della pena prevista per il reato più grave), è necessario procedere in due fasi:
I. si effettua l’aumento di pena, relativo al reato satellite, nello stesso genere della pena prevista per il reato più grave (pena base), come avveniva sulla scorta della sentenza Ciabotti (per es., p.b. in mesi 12 + aumento per r.s. in mesi 1);
II. successivamente, si opera il ragguaglio ex art. 135 c.p. solo in relazione all’aumento di pena (mesi 1 = euro 7.500, quindi la pena finale è mesi 12 + euro 7.500).
Per maggiore chiarezza, le Sezioni Unite indicano i casi più frequenti in cui si può applicare questo schema:
a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l’aumento si effettua in termini di pena detentiva e, successivamente, si ragguaglia ai sensi dell’art. 135 c.p.;
b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta (detentiva e pecuniaria insieme), l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;
c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, si aumentano entrambe le pene del reato più grave e si ragguaglia a pena pecuniaria l’aumento sulla pena base detentiva;
d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa (detentiva ovvero pecuniaria), l’aumento opera su una sola delle pene base previste per il reato più grave, previa motivazione della scelta ex art. 133 c.p.;
e) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;
f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, l’aumento opera su una sola delle pene previste per il reato più grave, previa motivazione della scelta ex art. 133 c.p.;
g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria.
Della sentenza Ciabotti, comunque, rimane ferma una regola: nell’individuazione del reato più grave bisogna guardare alla cornice edittale (pena in astratto) più sfavorevole e i delitti sono sempre più gravi delle contravvenzioni.