giovedì, 21 Novembre, 2024
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Circolare_ministero-lavoro_5-febbraio-2016_n-6

Depenalizzazione, prime indicazioni dal Mistero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, riepiloga le importanti modifiche apportate dal d.lgs. n. 8/2016 (cd. Decreto Depenalizzazione) al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

Decreto depenalizzazioni. Con la Circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro, riepiloga le importanti modifiche apportate dal d.lgs. n. 8/2016 (cd. Decreto Depenalizzazione) al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

La prime indicazioni del Ministero. Al fine di assicurare l’uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, il Dicastero elenca gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornisce le prime indicazioni necessarie alla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

In particolare, ne viene approfondito il campo di applicazione, distinguendo tra:

• regime intertemporale, relativo alle condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del Decreto)

• regime ordinario, valido per le violazioni commesse successivamente a tale data.

Infatti, da sabato scorso sono entrate in vigore le norme del d.lgs. n. 8/2016, che dispone la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria (contravvenzioni e delitti puniti con multa o ammenda) e delle specifiche ipotesi espressamente contemplate. Tra quest’ultime, l’art. 3, comma 6, prevede l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. Grazie alla depenalizzazione, la nuova versione del comma 1-bis dell’art. 2, d.l. n. 463/1983, non punisce più come reato tutte le ipotesi di omissioni, ma solo quelle di ammontare superiore a 10.000 euro, distinguendo tra due diversi illeciti:

• illecito penale, se l’importo omesso è superiore a euro 10.000 annui. Per queste fattispecie, continuerà ad essere applicata la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro (in pratica questa è l’ipotesi non depenalizzata, cui continuano ad applicarsi le vecchie pene);

• illecito amministrativo, in caso di omissioni di importo non superiore a euro 10.000 annui. È questa l’ipotesi depenalizzata, a cui verrà ora applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Come per il passato, continuerà a non applicarsi alcuna sanzione (né penale, né amministrativa) al datore di lavoro «che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».

(Fonte: www.lavoropiu.info)

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Avv. Salvatore Bottiglieri

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Author: S. Bottiglieri