giovedì, 21 Novembre, 2024
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A partire dal 14 novembre sarà in vigore il decreto del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015, n. 144, che prevede la possibilità, accanto all’attuale sistema “generalista”, di conseguire al titolo di avvocato specialista.

Il regolamento individua ben 18 aree e lo specialista potrà scegliere solo tra due di queste, previa comunicazione al consiglio dell’ordine di appartenenza. Le aree di specializzazione sono indicate all’articolo 3:

  • a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
  • b) diritto agrario;
  • c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
  • d) diritto dell’ambiente;
  • e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
  • f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
  • g) diritto successorio;
  • h) diritto dell’esecuzione forzata;
  • i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
  • l) diritto bancario e finanziario;
  • m) diritto tributario, fiscale e doganale;
  • n) diritto della navigazione e dei trasporti;
  • o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
  • p) diritto dell’Unione europea;
  • q) diritto internazionale;
  • r) diritto penale;
  • s) diritto amministrativo;
  • t) diritto dell’informatica.

Il Consiglio nazionale forense si occuperà di assegnare il titolo al candidato, previa verifica dell’idoneità. L’assegnazione può avvenire, alternativamente, all’esito di un percorso formativo (art. 7) o per il riconoscimento di una comprovata esperienza nel settore (art. 8).

I corsi formativi, i cui programmi verranno elaborati da una commissione permanente, sono gestiti dai dipartimenti o da facoltà giuridiche autorizzate dal Miur, in collaborazione con il Cnf e consigli degli ordini degli avvocati per garantire la giusta attenzione alla pratica forense. Per quanto riguarda il riconoscimento “alla carriera”, il professionista interessato dovrà provare l’esperienza maturata nel settore, di avere un’anzianità di iscrizione all’albo ininterrotta di almeno otto anni e di aver esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività riconducibili ai settori scelti; durante questi cinque anni, inoltre, dovrà provare di aver svolto incarichi professionali fiduciari di una certa importanza in numero non inferiori a quindici per anno.

Per il mantenimento del titolo, lo specialista dovrà dimostrare ogni tre anni di aver adempiuto agli obblighi formativi (75 crediti nel triennio e non meno di 25 all’anno), oppure di aver mantenuto l’esercizio della professione secondo i criteri previsti per l’ottenimento del titolo per esperienza (con riferimento, ovviamente, al triennio anziché ai cinque anni).

Un’ultima ipotesi è contenuta nelle disposizioni transitorie. Previo superamento di una prova scritta e orale, è data la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista a chi, nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore del decreto, abbia conseguito un certificato di frequenza ad un corso di alta formazione specialistica, che sia accreditato da enti come il Cnf e sia anche compatibile i criteri di cui all’art. 14.

Vale la pena sottolineare che il costo dei percorsi formativi sarà a carico del professionista, dal momento che le disposizioni del regolamento non devono comportare oneri a carico dello Stato (art. 15). Chi spende il titolo di specialista senza averlo conseguito commette illecito disciplinare (art. 2, comma 3).

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Avv. Salvatore Bottiglieri

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S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri