giovedì, 21 Novembre, 2024
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato con decreto legge, alcune disposizioni urgenti volte a risolvere la questione dei rimedi risarcitori in favore di detenuti ed internati che hanno subito un trattamento tale da violare l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Tale provvedimento prende le mosse dalle direttive dettate al nostro paese dalla Corte di Strasburgo nella sentenza ‘Torreggiani’ (8 gennaio 2013) con cui si è imposto all’Italia il pagamento nei confronti dei ricorrenti di somme comprese fra €10.600 ed €23.500.

Con il via libera del Governo, infatti, i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme al disposto della CEDU hanno diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della CEDU.

Lo stesso decreto prevede altresì alcune modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione. Cambiano gli obblighi informativi nascenti dall’incardinazione di procedimenti incidenti sullo stato di libertà di soggetti condannati da corti penali internazionali. Sono state ritoccate le modalità di esecuzione delle ordinanze applicative degli arresti domiciliari, autorizzando l’imputato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo particolari esigenze. E’ stato modificato il comma 2-bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale con cui si prevede che, qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possano essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni contenute nell’articolo 656 del Cpp in materia di sospensione dell’esecuzione della pena).
Riviste le modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti degli imputati e condannati minorenni che, nel corso dell’esecuzione, siano divenuti maggiorenni non più sino a al compimento del ventunesimo anno, ma fino ai 25 anni. La norma consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche esigenze rieducative.

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Avv. Salvatore Bottiglieri

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S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri