La Cassazione a Sezioni Unite si è espressa a proposito della tangibilità del giudicato a seguito di declaratoria di incostituzionalità di una norma penale incisiva sul trattamento sanzionatorio. Nella pronuncia in questione, ai giudici di legittimità è stato sottoposto il ricorso della procura di Napoli contro una sentenza del tribunale, che aveva negato la rideterminazione della pena ad un condannato con recidiva per piccolo spaccio.
La sentenza della Consulta è la n. 32/2014, che ha parzialmente abrogato alcune norme della legge Fini-Giovanardi e contestualmente fatto rivivere la Jervolino-Vassalli. Il ripristino della distinzione tra droghe pesanti e leggere, stando alla decisione delle S.U., impone di rivedere al ribasso le pene per il piccolo spaccio, anche per quel che riguarda le sentenze passate in giudicato.
Di seguito, un estratto della soluzione del quesito (NRG: 22166/2013) a cura dell’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione.
« Questione: Se la dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, rna che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato (nella specie la questione riguardava gli effetti della sentenza n. 251 del 2012 che ha dichiarato l’incostituzionalita dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.)
Soluzione: Affermativa, con la precisazione che nella specie il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ave ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovra tenere canto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza tenere canto di successive modifiche legislative. »
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