giovedì, 21 Novembre, 2024
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Diversi Consigli dell’Ordine degli Avvocati territoriali hanno deliberato di non dare più corso alle comunicazioni inviate dagli Istituti Penitenziari, rigurdanti la nomina del difensore di fiducia da parte di persone detenute. 

 Tale scelta è stata motivato a segutito delle circolari del DAP n. 0211241 del 19 giugno 2008 e n. 0122058 del 2 aprile 2009.

Il Dap, con le circolari in oggeto, ha previsto che i Provveditorati Regionali avrebbero dovuto impartire a tutte le Direzioni  degli Istituti Penitenziari le necessarie disposizioni affinchè alla intervenuta nomina del difensore di fiducia avrebbe fatto seguito il relativo avviso ai Consiglio dell’Ordine nel cui Albo risulta iscritto il professionista forense nominato e che tutti i successivi adempimenti sarebbero da porre a carico dei Consigli dell’Ordine territoriali. 

Gli Ordini hanno stigmatizzato talescelta, sottolineando come l’effettività del diritto alla difesa verrebbe più adeguatamente garantita da una comunicazione diretta da parte dell’Istituto Penitenziario al difensore nominato fiduciariamente.

Le nomine dei difensori di fiducia, pertanto, non verranno più trasmesse dagli ordini agli studi professionali, almeno da parte di quei COA che hanno deliberato in tal senso.   

Di seguito vengono elencati gli Ordini Professionali, dei quali si ha notizia, che hanno adottato tale delibera:

COA di Rossano

COA di Brindisi

COA di Roma

COA di Vigevano.

Avv. Salvatore Bottiglieri

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S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri