Cassazione, VI sez. PENALE, sen. n. 9874 del 4 marzo 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
Composta dai Signori:
dott. Giovanni De Roberto – Presidente
dott. Francesco Serpico – Consigliere
dott. Nicola Milo – Consigliere
dott. Luigi Lanza – Consigliere
dott. Domenico Carcano – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Omissis), (…), avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Febbraio, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla entità delle
sanzioni.
Considerato in fatto e in diritto
L’imputato ricorre avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari che ha
confermato la decisione di condanna, in data 1 giugno 2005 del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, anche per
il delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90, con irrogazione, per tale titolo, della sanzione finale di anni 4 di reclusione
ed Euro 14 mila di multa, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuente del rito (fatti del 10
novembre 2004).
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell’imputato invoca la nuova disciplina in materia, che, per
effetto della legge 21 febbraio 2006 n.49 (G.U. 27 febbraio 2006), ha cancellato la differenziazione tra
droghe leggere droghe pesanti, così rendendo inapplicabile la continuazione ex art. 81 capoverso Cod. Pen.
in ipotesi, come nella specie, di simultanea detenzione di sostanze pesanti e leggere (cocaina, Hashish e
metadone).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta comunque l’eccessività dell’aumento fissata
nella misura di mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa per il reato satellite.
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe il secondo motivo di ricorso.
La doglianza va infatti riconsiderata (cfr. in termini: Cass. Penale sez. IV, 47144/2007, Rv. 238532) alla
stregua delle profonde modificazioni introdotte dal D.L 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, convertito dalla
L. 21 febbraio 2006, n. 49 al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. La riforma, che ha soppresso la
distinzione tabellare fra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, ha necessariamente mutato il trattamento
sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi.
Prima della legge novellata, l’art. 73, nei commi 1 e 4 prevedeva diverse figure di reato, in considerazione
della diversità dell’oggetto materiale delle condotte (rispettivamente, droghe “pesanti” e droghe “leggere”),
pertanto, in caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole
rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione. L’avvenuta assimilazione
delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che
il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato.
Tale limite, in relazione al più mite trattamento sanzionatorio del reato in esame derivato dalla L. 21
febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha modificato il comma 1 ed introdotto il comma 1 bis del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73) non comporta che il giudice dell’appello sia tenuto “ad adeguarsi” (riducendo la
pena) nel caso in cui il primo giudice abbia in concreto commisurato la pena – base nel minimo edittale
previgente.
La Corte rileva tuttavia (cfr. negli stessi termini: Cass. Penale sez. IV, 47144/2007, Rv. 238532) che non
può trascurarsi il fatto che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all’avvenuto accorpamento,
quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo
diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista, non solo la riconducibilità a diverse tabelle di
appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento
sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto.
Per tali ragioni non è da escludere che il giudice dell’appello – nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione
della vicenda – possa ritenere equamente commisurata, rispetto al fatto concreto, la pena irrogata dal giudice
di primo grado, ritenendo che l’imputato, avuto riguardo alla sua personalità ed alla gravità del fatto (sulla
quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite
trattamento sanzionatorio.
La sentenza va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, per nuovo
giudizio, che tenga conto del principio di diritto affermato, in punto di trattamento sanzionatorio,
limitatamente alla ritenuta continuazione “interna”, nonché alla misura della pena.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione “interna”, nonché alla misura della
pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto
il ricorso.