martedì, 16 Luglio, 2024
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Decreto legge 29 giugno 2024, n. 89

L’art. 11 del decreto reca modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale.

In particolare, è previsto:

«1. All’articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sonosostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvoil disposto dell’articolo 611»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza».

2. All’articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127»;

c) il comma 1-quinquies è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024».

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri