Obbligatoria dopo un anno dalla entrata in vigore del D. L. 29/11/08, n. 185
Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta
Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L),
coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in
questo stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale».
Omissis
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: «La
mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), (( le parole: «un ottavo», ovunque
ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
(( 5-bis. La lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bisdel
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA. ))
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese (( o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. )) Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore (( del presente decreto )) tutte le imprese, gia' costituite
in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (( o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 )) entro un anno dalla data di
entrata in vigore (( del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi
degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata. ))
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella di posta certificata (( o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 )) per ciascun registro di protocollo e
ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle
risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (( di cui ai commi 6, 7
e )) 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti
ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata (( o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al
comma 6, )) senza che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di
posta elettronica certificata (( o analoghi indirizzi di posta
elettronica di cui al comma 6, )) nel registro delle imprese o negli
albi o elenchi costituiti (( ai sensi )) del presente articolo
avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di
indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
(( 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31,
comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati
a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di
trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. ))
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono
sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti analogici originali, formati in origine su supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
(( 12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i
repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma
debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a
disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di
regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma
digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo
delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative
ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno
l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice
civile».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente
articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del
deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite
dalle seguenti: «e' effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro
delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono
sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle
seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bisdel codice
civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle
seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci
e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono
soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quatera
12-deciesentrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci». ))